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Sciopero 17 novembre Salvini: ha vinto il buonsenso

La precettazione del vicepremier Salvini ha dimezzato la durata della protesta nei trasporti, ad eccezione del trasporto aereo già escluso dall’agitazione. Per treni, bus, metro e navi lo sciopero di venerdì indetto da Cgil e Uil avrà una durata di 4 ore: sono possibili disagi tra le ore 9 e le ore 13. È questo l’effetto dell’ordinanza di precettazione firmata dal vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini che ha dimezzato la durata della protesta nel settore dei trasporti, dopo che già le due organizzazioni sindacali avevano comunicato l’esclusione dell’intero comparto del trasporto aereo dalla giornata di protesta organizzata contro la manovra del governo Meloni, aderendo ad una precisa richiesta della Commissione di garanzia. «Hanno vinto il buonsenso, i lavoratori e i cittadini. Non è messo in discussione il diritto allo sciopero» è il commento di Salvini.
L’impatto dello sciopero sul comparto pubblico e su quello privato
Nei servizi della pubblica amministrazione e nella scuola, invece lo sciopero ha una durata di 8 ore o per l’intero turno di lavoro. In generale nel pubblico, dovranno essere garantiti i servizi considerati “essenziali” – perché legati alla vita delle persone nella sanità -, mentre scuole, uffici postali, uffici comunali potranno restare chiusi in caso di alte percentuali di adesioni da parte dei lavoratori, o funzionare “a singhiozzo”, come nei giorni festivi.

Entrando nel merito, l’ordinanza prevede che nel trasporto ferroviario, lo sciopero riguardante tutti i lavoratori pubblici e privati anche in appalto e strumentali è ridotto a 4 ore – dalle 9 alle 13 -; lo stesso arco orario è indicato nel trasporto pubblico locale, «ferma restando l’osservanza delle fasce orarie di garanzia di pieno servizio», nel trasporto marittimo e nel trasporto merci su rotaia.

Da notare che nelle regioni del Centro Italia, venerdì lo sciopero sarà generale, per una durata di 8 ore (4 ore nei settori che rientrano nell’ordinanza).
Come funziona la precettazione
La legge 146 del 1990 stabilisce che l’ordinanza di precettazione può essere adottata quando «sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati». Ad adottare il provvedimento può essere il presidente del Consiglio o, in caso di rilevanza nazionale un ministro da lui incaricato (in caso di proteste locali è il prefetto) su richiesta della Commissione di garanzia, preceduta da un invito alle parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, dopo aver cercato un tentativo di conciliazione. L’ordinanza deve essere adottata almeno 48 prima dell’inizio della protesta, e prevede, il differimento dell’astensione o la riduzione della sua durata, e l’imposizione di livelli minimi di funzionamento del servizio compatibili col godimento dei diritti della persona. La precettazione può essere impugnata dai sindacati davanti al Tar anche se questo non sospende l’efficacia dell’ordinanza. In caso di violazione dell’ordinanza gli autori , sindacati e lavoratori, sarebbero sottoposti ad una sanzione amministrativa-pecuniaria con una ordinanza-ingiunzione.

Le sanzioni a lavoratori e sindacati in caso di violazioni
In caso di mancata ottemperanza da parte dei sindacati all’ordinanza di precettazione questi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50mila euro per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza dell’associazione sindacale e della gravità delle conseguenze dell’infrazione. Anche i singoli lavoratori, in caso di violazione dell’ordinanza, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravità dell’infrazione ed alle condizioni economiche del lavoratore, da un minimo di 500 ad un massimo di mille euro. Anche contro il decreto che dispone la sanzione è possibile l’impugnazione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.

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